PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le storiche contrade di Siena, quali persone giuridiche pubbliche di antico diritto, svolgono tradizionalmente finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale e organizzano le attività istituzionali, come previsto dai rispettivi statuti e, sotto la vigilanza del comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii secondo gli usi e le secolari tradizioni che caratterizzano la comunità senese.
      2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, le prestazioni offerte dai singoli contradaioli, anche da quelli chiamati a ricoprire le cariche previste da ciascuno statuto o regolamento delle storiche contrade, sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna storica contrada e della intera comunità senese.
      3. Le storiche contrade di Siena, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, sono organizzazioni senza fine di lucro e come tali sono equiparate agli effetti tributari alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o agli enti pubblici territoriali.

Art. 2.

      1. Le somme incassate, le libere sottoscrizioni e donazioni dei singoli contradaioli, comunque denominate, funzionali alla gestione e all'attività connessa al Palio, relative alle carriere o alle corse programmate, secondo i tempi e le indicazioni stabiliti dal comune di Siena e dal regolamento per il Palio, nonché al conseguimento della vittoria sul campo, non costituiscono reddito imponibile.

 

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      2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, i preposti persone fisiche incaricati di gestire l'attività connessa al Palio non assumono la qualifica di sostituto d'imposta.

Art. 3.

      1. Le libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada», sono funzionali alle storiche contrade di Siena e operano all'interno delle stesse per il conseguimento delle loro finalità istituzionali; ad esse si applicano le disposizioni della presente legge.
      2. Le iniziative delle società di contrada, nello svolgimento delle attività tradizionali connesse alle storiche contrade, effettuate con il contributo volontario e gratuito dei contradaioli in favore degli stessi, costituiscono attività senza fine di lucro.

Art. 4.

      1. I princìpi a cui si ispirano da tempo immemorabile le storiche contrade di Siena sono i seguenti:

          a) ciascuna delle diciassette storiche contrade persegue finalità di interesse sociale, cittadino e collettivo;

          b) le storiche contrade attuano la propria attività secondo princìpi di solidarietà sociale e svolgono solo la propria attività istituzionale;

          c) le storiche contrade non distribuiscono utili sotto alcuna forma;

          d) il patrimonio delle storiche contrade è destinato e utilizzato esclusivamente per il perseguimento di fini collettivi e non individuali;

          e) le storiche contrade garantiscono l'effettività del naturale rapporto associativo, secondo i fondamentali princìpi democratici.

 

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      2. Gli stessi princìpi di cui al comma 1 si applicano alle libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada».

Art. 5.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le controversie pendenti e in corso alla data della sua entrata in vigore riguardanti le storiche contrade di Siena e le libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada».